Il congedo straordinario è un periodo di assenza dal lavoro retribuito concesso ai lavoratori dipendenti che assistano familiari con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104. La legge prevede le categorie di persone che possono ottenere il congedo, ovvero: il coniuge o la persona unita civilmente con il portatore di handicap grave, che sia convivente con quest’ultimo; il padre o la madre, anche adottivi, in caso di mancanza del coniuge convivente o di suo decesso o in presenza di patologie invalidanti dello stesso; uno dei figli conviventi, anche adottivi, in caso di decesso o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre; uno dei fratelli conviventi, in caso di mancanza o di decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi; un altro parente o affine entro il terzo grado convivente con la persona gravemente disabile, nel caso in cui i parenti di cui ai punti precedenti siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Il congedo straordinario può essere concesso per un periodo massimo di 2 anni nel corso della vita lavorativa di ciascun dipendente. La durata del beneficio è frazionabile in periodi minori, anche per singoli giorni.

Essendo il congedo straordinario normato strettamente ti consigliamo di presentare il tuo caso a noi per poter utilizzare al meglio le prerogative che eventualmente ti spettano.

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