La durata della maternità obbligatoria è di cinque mesi, periodo che, a partire dalla legge di bilancio 2019, gode di una grande flessibilità. Pur permanendo l’obbligatorietà al congedo (5 mesi) la lavoratrice può usufruire di due mesi prima e tre dopo il parto, o, se lo preferisce, uno e quattro o addirittura, in casi straordinari in cui non vi siano rischi né per la donna né per il bambino, può rinunciare del tutto alla maternità pre-parto e utilizzare tutti e cinque i mesi nella fase post parto.

Nei primi dodici anni di vita del bambino la madre può richiedere un periodo di maternità facoltativa quello che, nel gergo comune, viene talvolta definito “congedo parentale”. La maternità facoltativa ha una durata di sei mesi e, diversamente dalla maternità obbligatoria che è riconosciuta anche alle lavoratrici disoccupate, si applica solo alle lavoratrici e ai lavoratori con un contratto di lavoro in essere.

La maternità anticipata può essere disposta dal medico, in presenza di gravidanze a rischio, o dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro, in presenza di condizioni lavorative eccessivamente affaticanti, insalubri o ritenute poco sicure per la lavoratrice. Qualora venisse dimostrata una di queste condizioni la lavoratrice ha il diritto ad assentarsi immediatamente dal lavoro percependo da subito l’indennizzo massimo.

La flessibilità del congedo di maternità consente alla lavoratrice in gravidanza di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto (cioè dal nono mese di gravidanza) fino al quarto mese successivo al parto, a condizione che il ginecologo del servizio sanitario nazionale o convenzionato con esso oppure il medico dell’azienda preposto alla tutela della salute sul luogo di lavoro, attestino che la permanenza al lavoro nel corso dell’ottavo mese di gravidanza non causi un pregiudizio alla salute della madre e del bambino. A tal fine, la lavoratrice deve presentare un’apposita domanda sia al datore di lavoro sia all’Inps, corredata da certificazione sanitaria – acquisita durante il settimo mese di gravidanza – attestante i presupposti di permanenza al lavoro.

Per saperne di più:
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50583