Con la dichiarazione modello 730 o Persone Fisiche è possibile detrarre le spese d’affitto sostenute esclusivamente per gli immobili adibiti ad abitazione principale. La legge prevede cinque diversi casi passibili di detrazione che variano a seconda del reddito percepito durante l’anno relativo alla dichiarazione. Se il contratto di locazione è intestato a più soggetti, ognuno di essi può beneficiare della detrazione “pro quota” e cioè sulla base della quota del contratto intestata, facendo riferimento al proprio reddito complessivo.

Detrazione in caso di contratti in libero mercato

Il primo caso è quello della detrazione d’imposta per gli inquilini che presentino un basso reddito. Ai titolari di contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431 del 9 dicembre 1998, spetta una detrazione pari a:

  • 300 euro, se il reddito complessivo non supera la soglia di 15.493,71 euro;
  • 150 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non alla soglia di 30.987,41 euro.

Detrazione in caso di contratti concordati

Nel caso il contratto di locazione venga stipulato in base a specifici accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni degli inquilini rappresentative a livello nazionale (cosiddetto “canone convenzionato o concordato”), la detrazione d’imposta è di:

  • 495,80 euro, se il reddito complessivo non supera la soglia di 15.493,71 euro;
  • 247,90 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non alla soglia di 30.987,41 euro.

Detrazione per giovani che vivono in affitto

La detrazione per giovani è ammessa nel caso in cui l’immobile affittato venga utilizzato come abitazione principale. In questo caso la detrazione affitto spetta nella misura di 991,60 euro ma solo qualora il reddito complessivo del 2020 non superi i 15.493,71 euro.

La possibilità di avere una detrazione dall’affitto con il modello 730 è consentita per i primi 3 anni dalla stipula del contratto e la detrazione spetta soltanto nel caso in cui l’abitazione affittata sia diversa da quella dei genitori o affidatari.

Detrazione per chi trasferisce la residenza per motivi di lavoro

Qui la detrazione è rivolta al caso di quelle persone che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni precedenti a quello di richiesta della detrazione. A vantaggio di questi contribuenti, infatti, è prevista una detrazione:

  • di 991,60 euro, se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro;
  • oppure di 495,80 euro, se il reddito complessivo è compreso tra i 15.493,72 e i 30.987,41 euro.

Questa possibilità è tuttavia applicata a condizione che:

  • si sia titolari di contratto di lavoro dipendente;
  • il lavoratore abbia trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo;
  • il nuovo comune si trovi ad almeno 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione;
  • la residenza nel nuovo comune sia stata trasferita da non più di tre anni dalla richiesta della detrazione.

Detrazione per l’affitto di studenti fuori sede

In ultimo vi sono i contratti di affitto stipulati da studenti universitari che frequentano atenei situati in Comuni diversi da quello di residenza. La detrazione, in tal caso, spetta nella misura del 19% ed è calcolabile su un importo non superiore a 2.633 euro. La condizione, tuttavia, è che gli immobili oggetto di locazione siano situati nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi e che inoltre siano distanti almeno 100 Km dal comune di residenza. Oltre ai contratti stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431 del 9 dicembre 1998, la detrazione si applica anche ai canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative. Per i contratti di sublocazione, la detrazione non è ammessa.