Il Governo e l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), di concerto coi Comuni, hanno introdotto il bonus luce, il bonus gas e il bonus idrico comunemente noti come bonus luce e gas. I bonus consistono in uno sconto sulle bollette e sono rivolte a:

  • famiglie con disagi economici
  • famiglie con disagi fisici
  • famiglie numerose

La normativa per ottenere il bonus luce e gas 2020 è completamente cambiata a partire dal 1° gennaio 2021. Se in passato, infatti, era necessario presentare un’apposita domanda al proprio Comune di residenza o presso il proprio Centro di assistenza fiscale (CAF), da quest’anno, in presenza dei requisiti richiesti, gli aventi diritto possono ottenere il bonus sociale luce e gas per disagio economico senza la necessità di presentare la domanda. La nuova normativa prevede la verifica dei requisiti sulla base dell’ISEE e il riconoscimento automatico in bolletta. In questo modo è stata di molto semplificata e velocizzata la procedura.

Rimangono invece invariate le modalità necessarie per richiedere il bonus sociale luce per disagio fisico.

Bonus luce per disagio fisico: requisiti 2023

Il bonus luce per disagio fisico non è legato all’ISEE ma all’uso di specifiche apparecchiature mediche salvavita, dette elettromedicali. Ad esempio i dispositivi per emodialisi, le carrozzine elettriche ma anche i sollevatori mobili e molte altre macchine che consumano molta energia elettrica per funzionare.

La domanda per ottenere il bonus elettrico per disagio fisico deve essere presentata al Comune o a un ente designato dal Comune (CAF o Comunità Montane). I moduli per richiedere il bonus luce per disagio fisico possono essere scaricati dal sito dell’ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente oppure su SGAte (il sistema informativo attraverso il quale vengono gestite le operazioni e verificati i requisiti per l’erogazione del bonus) e presso i Comuni.

Valore bonus luce per disagio fisico

Nel caso di disagio fisico l’ammontare del bonus luce dipende dal consumo annuo dell’apparecchiatura e dall’eventuale necessità di richiedere al fornitore un aumento di potenza del contatore.

Non deve essere rinnovato ogni anno e viene erogato in bolletta suddiviso in quote nel corso dei 12 mesi in cui il cliente fruisce del bonus. [Fonte: ENEL]