La legislazione in corso prevede che gli invalidi civili che siano titolari di sostegni economici (quali assegni, pensioni, indennità), debbano annualmente presentare alcune dichiarazioni relative alla permanenza delle condizioni che hanno permesso l’erogazione del sostegno.

Questi atti sono vere e proprie “dichiarazioni di responsabilità” necessarie per accertare, nello specifico, la permanenza dei requisiti relativi alla condizione:

  • di ricovero (titolari di indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, assegno sociale e assegno sociale sostitutivo d’invalidità civile), MODELLI ICRIC – ICRIC IF;
  • di mancato svolgimento di attività lavorativa (titolari di assegno mensile agli invalidi civili parziali), MODELLI ICLAV;
  • di residenza effettiva in Italia (assegno sociale/pensione sociale e assegno sociale/pensione sociale sostitutivi d’invalidità civile), MODELLI ACCAS/PS.

Il termine per la presentazione di di queste dichiarazioni è di norma fissato al 31 marzo di ciascun anno.

Modello Invalidità Civile RICoveri (ICRIC)

ll Modello ICRIC viene usato per la dichiarazione di ricovero in una struttura pubblica, e deve essere presentato dal contribuente (e percettore di prestazioni) che abbia invalidità parziale e totale per la verifica annuale dei requisiti da parte dell’INPS.

Il Modello ICRIC riguarda gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento o indennità di frequenza. L’autocertificazione riguarda eventuali ricoveri a fini riabilitativi in Istituti con totale retta a carico dello Stato. In base ai giorni di ricovero dichiarati viene calcolata l’indennità di accompagnamento. In caso di dichiarazioni errate o false può essere revocato il diritto alla prestazione.

A partire dall’anno fiscale 2018, gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento non hanno obbligo di presentare il modello, dal momento che saranno direttamente le Aziende Sanitarie Locali (ASL) a comunicare all’INPS la sussistenza o meno di uno stato di ricovero in istituto e, se a titolo gratuito, sarà da esse certificato anche l’eventuale periodo di ricovero (ex modello ICRIC).
Rimane di contro l’obbligo di presentare la dichiarazione da parte degli individui invalidi civili minorenni, che sono tenuti a presentare una dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero non compatibile con la prestazione e alla loro frequenza scolastica (modello ICRIC IF).

MODELLO ICLAV (Invalidità Civile LAVoro)

Gli individui che siano titolari di contribuzione mensile, in quanto invalidi civili sono tenuti a dichiarare la permanenza del requisito di mancata prestazione di attività lavorativa attraverso il modello ICLAV. Il Modello ICLAV riguarda i disabili con grado di invalidità riconosciuto dal 74% al 99%, sono quindi esclusi coloro che possiedono il 100%. I possessori di inabilità psichica non sono tenuti a questa certificazione, ma devono presentare all’INPS un’attestazione medica delle patologie in essere.

Il modello è presentato da:

  • lavoratori autonomi;
  • lavoratori dipendenti;
  • lavoratori occupati ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (cooperative sociali e convenzioni-quadro);


il dichiarante deve indicare l’eventuale reddito imponibile prodotto nell’anno precedente ed il valore previsto per l’anno in corso

Modello ACCAS/PS (ACCertamento requisiti per ASsegno o Pensione Sociale)

Il Modello ACCAS/PS è una dichiarazione pensata per i titolari di pensione sociale, che devono dichiarare la loro permanenza in Italia o all’estero, anche per brevi periodi, ed i titolari di assegno sociale, che dovranno segnalare anche l’eventuale stato di ricovero in una struttura pubblica o privata, quindi con retta a parziale o totale carico di enti pubblici.

Attraverso questa autocertificazione si dichiara il mantenimento del requisito della residenza stabile e continuata in Italia e, per i titolari di assegno sociale, anche la sussistenza dello stato di ricovero o meno in istituto. I titolari di pensione o assegno sociale potrebbero infatti perdere il diritto nel caso di un prolungato soggiorno fuori dal territorio nazionale o di un ricovero gratuito in un istituto.

In questo modello bisognerà inserire anche l’eventuale dimora/soggiorno diversa dalla residenza dell’interessato e indicarne lo Stato. In caso di ricovero, dovrà essere inserito il nome dell’Istituto, l’importo eventualmente pagato (con ricevute o fatture in accompagnamento) ed il periodo di ricovero.